Quando il Sindaco diventa Autorità di Protezione Civile.
In emergenza il Sindaco non è solo il rappresentante del Comune: è la massima Autorità di Protezione Civile sul territorio.
Ha poteri straordinari e responsabilità dirette in caso di eventi calamitosi, come indicato dal D.Lgs. 1/2018 e dalla Legge 225/1992.
Tra i compiti non delegabili ci sono:
- l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale);
- l’emissione di ordinanze urgenti a tutela dell’incolumità pubblica;
- il coordinamento con Prefettura, Regione e volontariato locale;
- la comunicazione istituzionale ai cittadini.
Serve chiarezza: chi svolge il ruolo di Sindaco Supplente? Chi ha le deleghe? Sono aggiornate in caso di assenza o impedimento?
La piattaforma SGE consente di definire e gestire queste responsabilità con tracciabilità completa: catena di comando, deleghe ufficiali, simulazioni, allertamento.
► Essere pronti significa anche sapere, senza dubbi, chi decide e in quale momento. In emergenza, ogni secondo perso può avere un costo.
Per approfondimenti contattateci all'indirizzo email: sge@sge-partners.it o al numero unico 02 82197 646.