Le autorità di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento per i rispettivi ambiti di governo.
Esse esercitano le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, in ordine:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
Presso l’Ente Locale è il Sindaco l’Autorità di Protezione Civile che deve coinvolgere gli Uffici dell’Amministrazione, in tempo di pace (periodo ordinario) e durante l’emergenza.
Le procedure operative sono le modalità con cui le strutture organizzate dall’Ente sono attivate in caso di prevista emergenza o di emergenza.
Le procedure operative descrivono per ogni scenario di rischio il modello d’intervento.
In caso di eventi prevedibili i soggetti preposti alle funzioni di supporto e le relative azioni, sono coordinate alle fasi operative di attenzione, preallarme e allarme.
Per approfondimenti contattateci all'indirizzo email: sge@sge-partners.it o al numero verde gratuito a cui rispondono direttamente i nostri tecnici 800 911 734.