Tipologie di rischi

Il Codice della Protezione Civile all’art. 16 definisce le tipologie di rischi per le quali la protezione civile entra in azione.

Le indicazioni di pianificazione dei rischi sono quelle della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2021: rischi idraulico e idrogeologico, fenomeni meteorologici avversi, dighe, valanghe, sismico, vulcanico, maremoto e incendi boschivi e di interfaccia, deficit idrico.

Il medesimo articolo stabilisce che l’azione della protezione civile riguarda anche il rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico - sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. Per questi rischi la pianificazione è inerente il supporto ai soggetti competenti.

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